Art. 40

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 33 legge 12 febbraio 1930, n. 50; art. 1, p. XXVII R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1, p. XII R. decreto legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

[2]Le speciali norme per la esecuzione della legge, modificata come da decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, contenute nell'apposito regolamento approvato con R. decreto 11 aprile 1926, n. 736/1037, dovranno essere coordinate con le norme del presente testo unico.

[3]Il nuovo regolamento sara' approvato con decreto Reale, su proposta del Ministero delle comunicazioni, previo parere del Consiglio di Stato e sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni.

[4]Fino alla emanazione del nuovo regolamento avranno vigore le norme del vigente in quanto non siano contrarie al presente teso unico.

[5]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[6]Il Ministro per le comunicazioni:

[7]Benni.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art40 · fonte su Normattiva