Art. 40
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[2]Le speciali norme per la esecuzione della legge, modificata come da decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, contenute nell'apposito regolamento approvato con R. decreto 11 aprile 1926, n. 736/1037, dovranno essere coordinate con le norme del presente testo unico.
[3]Il nuovo regolamento sara' approvato con decreto Reale, su proposta del Ministero delle comunicazioni, previo parere del Consiglio di Stato e sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni.
[4]Fino alla emanazione del nuovo regolamento avranno vigore le norme del vigente in quanto non siano contrarie al presente teso unico.
[5]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[6]Il Ministro per le comunicazioni:
[7]Benni.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva