Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 1, p. VII, R. decreto-legge 23 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2357/768).
[2]Nei casi di impedimento, il presidente sara' sostituito dal direttore marittimo che ne assumera' come vice presidente tutte le funzioni.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva