Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]> Art. 6.
[3]Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potra' essere loro riconfermato.
[4]I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti le scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.
[5]Il presidente deve risiedere a Genova e non puo' esercitare altri uffici.
[6]Al presidente e' assegnata una indennita' annuale il cui ammontare e' fissato dal Governo all'atto della nomina.
[7]E' data facolta' al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva