Art. 6

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[1]> Art. 6.

[2](Art. 1, p. VIII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 2.2 VIII, 1927, n. 2637,168; art. 1, p. IV, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753. convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

[3]Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potra' essere loro riconfermato.

[4]I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti le scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

[5]Il presidente deve risiedere a Genova e non puo' esercitare altri uffici.

[6]Al presidente e' assegnata una indennita' annuale il cui ammontare e' fissato dal Governo all'atto della nomina.

[7]E' data facolta' al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art6 · fonte su Normattiva