Art. 7-bis
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[1]((Nelle contravvenzioni alle ordinanze del presidente, per le quali la legge stabilisce la sola pena della ammenda, il contravventore potra', all'atto della contestazione della contravvenzione, pagare nelle mani dell'agente della forza pubblica o dell'agente o funzionario del Consorzio, l'importo dell'oblazione nella misura che all'uopo il presidente determina nelle ordinanze in materia di polizia amministrativa e di disciplina.
[2]Il presidente puo' stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo ad oblazione.
[3]L'agente o funzionario che accerta la contravvenzione e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia vidimato dal presidente.
[4]Dell'importo netto delle oblazioni, un quarto spetta agli speciali fondi per premi agli agenti statali e agli agenti e funzionari del Consorzio che accertarono la contravvenzione, da conferirsi rispettivamente secondo le norme vigenti o secondo norme da fissarsi con regolamento del Consorzio; dei rimanenti tre quarti una meta' spetta allo Stato, e l'altra al Consorzio, perche' la devolva a fini di previdenza per i lavoratori portuali, per i loro orfani e per gli ex dipendenti del Consorzio.
[5]Non piu' tardi del quinto giorno dalla riscossione, la parte dell'oblazione da conferirsi ai fondi per premi ai dipendenti statali e la parte spettante allo Stato, saranno versate all'Ufficio del registro con distinta a firma del presidente del Consorzio nella quale saranno indicate le generalita' del contravventore, la ordinanza presidenziale cui si e' contravvenuto, l'ammontare dell'oblazione e le generalita' dell'agente o funzionario che ha accertato la contravvenzione)).
Testo vigente dal 22 ottobre 1947 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva