Art. 8
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[1](Art. 1 p. VI R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 1 legge 18 giugno 1931, n. 875/1178 e art. 7 R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684-1981, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 886; R. decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto Ministeriale 25 giugno 1934 (G. U. 2 luglio 1934, n. 153) e Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 1382, 1383, 1384).
[2]In seno al Consorzio e' costituito un Comitato diviso in due Sezioni.
[3]La prima Sezione, denominata «Opere portuali e gestione» e' composta dei seguenti membri:
[4]il presidente del Consorzio;
[5]il direttore marittimo di Genova;
[6]il podesta' di Genova o un suo delegato;
[7]il rappresentante del Ministero delle finanze;
[8]il funzionario del Corpo del Genio civile;
[9]il preside della provincia di Genova o un suo delegato;
[10]il rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;
[11]il direttore superiore della Dogana di Genova;
[12]il capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;
[13]il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti.
[14]Compete alla Sezione Opere portuali e gestione, deliberare:
- a)sui regolamenti e sulle tariffe relativi a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1 escluse solamente la determinazione e la regolamentazione delle tariffe per le operazioni ed il lavoro del porto;
- b)sulle sopratasse di ancoraggio e sulle tasse speciali portuali, sulle merci e sui passeggeri, indicate nell'art. 23;
- c)su tutte le nuove concessioni di durata superiori ai cinque anni che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelle esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile, in quanto applicabili, ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dal successivo art. 22;
- d)sull'assunzione diretta dei servizi portuali e sulle relative concessioni sia a imprenditori, sia a compagnie di lavoratori;
- e)sull'accettazione di eredita', di legati e di donazioni;
- f)sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali e sulle transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorita' competenti;
- g)sulle nomine e sulle revoche, proposte dal presidente, degli impiegati di concetto e di ordine direttamente assunti, e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;
- h)sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalita' e sull'ordine della loro esecuzione;
- i)sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo, poi, la deliberazione al visto dei revisori dei conti.
[15]Appartiene altresi' alla Sezione Opere portuali e gestione, rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate con scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni dipendenti da concessioni dalla Sezione assentite e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.
[16]Alle sedute della prima Sezione del Comitato ed a seconda degli argomenti in discussione, intervengono, con voto consultivo, i funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi.
[17]La seconda Sezione del Comitato, denominata « Lavoro », e' composta dei seguenti membri:
[18]il presidente del Consorzio;
[19]il direttore marittimo di Genova;
[20]l'ispettore corporativo del Circolo con giurisdizione su Genova;
[21]il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;
[22]il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;
[23]il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;
[24]il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;
[25]il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;
[26]i tre rappresentanti dei lavoratori dei porti in seno all'assemblea.
[27]Il capo della Divisione lavoro dell'Amministrazione consortile interviene nella seconda Sezione del Comitato con voto consultivo.
[28]Compete alla Sezione Lavoro deliberare:
- l)sui regolamenti che disciplinano i datori di lavoro, gli eventuali intermediari e i lavoratori del porto;
- m)sui regolamenti e sulle tariffe relativi alle operazioni e al lavoro del porto;
- n)sul rilascio di concessioni per imprese di sbarco, di guardianaggio e di esecuzioni di lavori del ramo industriale su navi mercantili nell'ambito del porto;
- o)sull'ordinamento generale del lavoro nel porto.
[29]Il Comitato a sezioni riunite delibera sulle questioni gia' decise da una delle due sezioni ogni qualvolta il presidente, a suo giudizio, ritenga di non dare esecuzione alle deliberazioni prese dalle singolo sezioni.
[30]Restano invece di competenza dell'assemblea generale le attribuzioni relative:
- p)alla approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla prima sezione del Comitato, al trasporto di somme da un capitolo all'altro, alla costituzione, all'impiego e ai movimenti del fondo di riserva patrimoniale;
- q)ai progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, ai termini del successivo art. 27;
- r)alle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;
- s)alla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;
- t)al ruolo organico del personale direttamente assunto e alla nomina e alla revoca del segretario generale e del ragioniere capo;
- u)alla organizzazione interna dell'Amministrazione consortile.
[31]Appartiene inoltre all'assemblea generale decidere le questioni di competenza delle sezioni del Comitato e del Comitato a sezioni riunite che il presidente, a suo giudizio, intenda sottoporre a riesame.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 24 giugno 1975 · versione 0 su Normattiva