Art. 9
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[1](Art. 1, p. VII, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; R. decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto Ministeriale 25 giugno 1934 (G. U. 2 luglio 1934, n. 153) e Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 3782, 1383, 1384).
[2]La Sezione Opere portuali e gestione del Comitato non puo' deliberare sulle materie indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente ne' su quanto riguarda studi relativi a nuovi lavori e arredamenti, a piani regolatori di opere, alla destinazione di calate e alla distribuzione del traffico sulle medesime se prima non e' stato sentito il parere di una Commissione consultiva della quale fanno parte:
[3]il presidente del Consorzio;
[4]il direttore marittimo di Genova;
[5]il funzionario del Corpo del Genio civile;
[6]il direttore superiore della Dogana di Genova;
[7]il capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;
[8]il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;
[9]il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;
[10]il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;
[11]il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;
[12]il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti.
[13]I funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi intervengono nella Commissione consultiva, a seconda degli argomenti posti in discussione.
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