Art. 1
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[1]Testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina.
[2]Art. 1.
[3](Art. 3 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 1 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1715; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
[4]Il Comitato degli ammiragli e' costituito come segue:
- a)l'ammiraglio previsto dal ruolo organico quando tale grado e' riconosciuto per effetto di avanzamento per merito di guerra, presidente.
[5]Quando l'ammiraglio previsto dal ruolo organico e' impedito, o riveste una carica incompatibile con quella di presidente del Comitato degli ammiragli, oppure ricopre contemporaneamente questa carica e quella di presidente del Consiglio superiore di marina, e quando il grado di ammiraglio non e' coperto per effetto di avanzamento in tempo di guerra, e' chiamato a far parte del Comitato degli ammiragli in qualita' di membro ordinario, l'ufficiale ammiraglio piu' anziano che non e' impedito di intervenire, senza considerare quelli che coprono le cariche di presidente del Consiglio superiore di marina o di capo di Stato maggiore della marina.
[6]In assenza dell'ammiraglio promosso tale per merito di guerra, assumera' la presidenza del Comitato degli ammiragli l'ufficiale ammiraglio piu' anziano;
- b)il vice ammiraglio, presidente del Consiglio superiore di marina, membro ordinario;
- c)l'ufficiale ammiraglio capo di Stato Maggiore della Marina, membro ordinario e relatore.
[7]In caso di assenza o di impedimento il presidente del Consiglio superiore di marina e' sostituito dall'ufficiale ammiraglio vice presidente del Consiglio superiore di marina, e il capo di Stato Maggiore della marina dall'ufficiale ammiraglio o superiore, sottocapo di Stato Maggiore della marina.
[8]Il Ministro per la marina - di sua iniziativa, o in seguito a proposta del presidente - puo' disporre che facciano parte del Comitato, per l'esame di determinate questioni e con voto deliberativo, altri vice ammiragli o tenenti generali ispettori in qualita' di membri straordinari. I membri straordinari con voto saranno generali capi o generali vice ispettori per i corpi nei quali eventualmente il grado di tenente generale ispettore non esista o non sia coperto.
[9]Su invito del Ministro o del presidente potranno essere aggregati al Comitato, quali membri straordinari senza voto, i direttori generali e centrali presso il Ministero della marina, come pure qualsiasi altro ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello od a colonnello, il cui intervento sia ravvisato opportuno per la sua speciale competenza nelle questioni sottoposte al Comitato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 giugno 1925, n. 981
1La L. 18 giugno 1925, n. 981 ha disposto (con l'art. 14, commi 1 e 2) che "A modificazione di quanto dispone il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i corpi consultivi della Regia marina, approvate con Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1521, il capo di Stato Maggiore della Regia marina presiede il Comitato degli ammiragli e la Commissione suprema di avanzamento. In caso di assenza od impedimento la presidenza sara' assunta dall'ufficiale ammiraglio piu' anziano".
Testo vigente dal 10 luglio 1925 al 1 ottobre 1934 · versione 1 su Normattiva