Art. 10
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[2]Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del precedente art. 8, fa parte del Consiglio stesso, come membro straordinario con voto, un avvocato erariale, e a seconda della competenza sugli affari da trattare, l'ufficiale del Genio navale o macchinista piu' elevato in grado fra quelli destinati presso il Comitato dei progetti delle navi, escluso il presidente.
Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva