Art. 10

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[1](Art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 5 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

[2]Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del precedente art. 8, fa parte del Consiglio stesso, come membro straordinario con voto, un avvocato erariale, e a seconda della competenza sugli affari da trattare, l'ufficiale del Genio navale o macchinista piu' elevato in grado fra quelli destinati presso il Comitato dei progetti delle navi, escluso il presidente.

Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art10 · fonte su Normattiva