Art. 11
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[1](Art. 12 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 11 del R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, modificato con R. decreto 20 luglio 1922, n. 2097; art. 2 del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1400; art. 2 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 361; art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2052; art. 5 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2758; art. 6 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).
[2]Il Consiglio superiore di marina, limitatamente al presidente ed ai membri ordinari militari, si costituisce in Commissione ordinaria di avanzamento, come e' previsto dall'art. 28, comma 1°, della legge 6 marzo 1898, n. 59, con l'aggiunta dei seguenti membri:
[3]1° per gli ufficiali di vascello e del corpo Reale equipaggi:
- a)il sottocapo di Stato maggiore della marina, o, in caso di sua assenza od impedimento, il piu' anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina e non impediti di intervenire.
- b)il direttore generale del personale e dei servizi militari, o, in caso di sua assenza od impedimento, il piu' anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati alla direzione generale del personale e dei servizi militari e non impediti di intervenire.
[4]Per gli ufficiali di vascello S. A. N. e per l'esame delle domande o proposte di conferimento dei brevetti previsti dal R. decreto 5 maggio 1921, n. 629 e relativi a servizi di competenza della Direzione generale di artiglieria ed armamenti, interviene il direttore generale di artiglieria ed armamenti, o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le veci, purche' ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;
[5]2° per gli ufficiali degli altri ruoli:
- a)i membri indicati al n. 1, comma a) e b);
- b)i due ufficiali generali o superiori piu' elevati in grado e piu' anziani del rispettivo ruolo fra quelli con destinazione di servizio alla capitale e non impediti di intervenire; pero' per gli ufficiali del Genio navale uno dei due membri sara' l'ufficiale generale del Genio navale che riveste la carica di direttore generale delle costruzioni navali o l'ufficiale superiore che ne fa le veci; 3° per la nomina a sottotenente del corpo Reale equipaggi:
- a)il membro indicato al numero 1°, comma b);
- b)il comandante superiore del corpo Reale equipaggi e l'ufficiale superiore di vascello capo della sezione «corpo Reale equipaggi» presso la Direzione generale del personale e dei servizi militari, o, in caso di assenza o di impedimento di uno di essi, l'ufficiale superiore di vascello piu' anziano fra quelli destinati alla Direzione generale stessa e non impediti di intervenire.
[6]Il comandante superiore del corpo Reale equipaggi fara' parte pero' della Commissione, soltanto quando si tratti di avanzamento a sottotenente del corpo Reale equipaggi in servizio attivo permanente.
[7]La Commissione ordinaria di avanzamento deve essere costituita di almeno cinque membri; quando tale numero non puo' raggiungersi con le modalita' sopra indicate, si chiamano temporaneamente a farne parte, in ordine di anzianita', i contrammiragli, o, in mancanza di essi, i capitani di vascello aventi destinazione di servizio al Ministero, esclusi i contrammiragli ed i capitani di vascello specialisti di armi navali, inteso il grado di contrammiraglio secondo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2758.
[8]Le deliberazioni della Commissione ordinaria di avanzamento sono prese a maggioranza assoluta di voti, con votazione segreta fatta col sistema delle palle a due colori.
[9]A parita' di voti la deliberazione si intende presa in senso favorevole per l'ufficiale. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 10 gennaio 1926, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A modificazione del disposto del quart'ultimo comma dell'art. 4 e dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521, nelle promozioni a scelta ed a scelta comparativa l'ufficiale sottoposto a giudizio per essere giudicato idoneo deve riportare i voti favorevoli di almeno 2 terzi dei votanti, e piu' precisamente non meno di quattro voti favorevoli se i votanti sono 5 o 6; non meno di 5 se i votanti sono 7, non meno di 6 se i votanti sono 8 o 9, non meno di 7 se i votanti sono 10, e non meno di 8 se i votanti sono 11 o 12".
Testo vigente dal 1 febbraio 1926 al 1 ottobre 1934 · versione 3 su Normattiva