Art. 12

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[1](Art. 13 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 17 del R. decreto

[2]5 maggio 1921, n. 629 modificato con R. decreto 20 luglio 1922, n. 2097; art. 9 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068.

[3]Spetta alla Commissione ordinaria di avanzamento, su invito del Ministro:

[4]1° Compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente aventi grado da guardiamarina o sottotenente a capitano di corvetta o maggiore incluso, come pure i quadri per la nomina a sottotenente del corpo Reale equipaggi in servizio attivo permanente;

[5]2° Accertare l'idoneita' agli uffici del proprio grado di quegli ufficiali dei gradi indicati al n. 1 del presente articolo per i quali il Ministro pone il relativo quesito;

[6]3° Deliberare sulle proposte di cancellazione di ufficiali dai quadri di avanzamento da essa compilati;

[7]4° Deliberare su reclami avverso le dichiarazioni di non idoneita' da essa emesse, come pure sui reclami per rettificazione di anzianita' presentati dagli ufficiali di cui al n. 1;

[8]5° Deliberare sulle domande per assegnazione della qualifica di specialista di armi navali e sulle domande e proposte per conferimento dei brevetti previsti dal R. decreto 5 maggio 1921, n. 629;

[9]6° Dar parere, a termini dell'art. 2 della legge 26 marzo 1911, n. 472, sulle proposte di collocamento in posizione di servizio ausiliario di autorita' di ufficiali aventi grado inferiore a capitano di fregata od a tenente colonnello;

[10]((7° accertare le attitudini degli ufficiali, aventi grado inferiore a vice ammiraglio di squadra od a tenente generale ispettore, ai servizi della posizione ausiliaria, nei casi di collocamento in tale posizione in seguito a domanda.

[11]Per gli ufficiali i quali lasciano il servizio attivo permanente per aver raggiunto i limiti di eta' stabiliti per il proprio grado e corpo e per i vice ammiragli e tenenti generali ispettori che lo lasciano in seguito a loro domanda, il giudizio sull'attitudine ai servizi della posizione ausiliaria non e' subordinato al parere di alcun consesso)).

[12]Per i vice ammiragli e tenenti generali ispettori, i quali lasciano il servizio attivo per domanda o per avere raggiunto i limiti di eta' stabiliti per il proprio grado e corpo, il giudizio sull'attitudine ai servizi della posizione ausiliaria non e' subordinato al parere di alcun consesso;

[13]8° Dar parere sulle domande di trasferimento nel corpo delle capitanerie di porto, presentate a termini dell'art. 9 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068.

[14]9° Deliberare sulla iscrizione nella riserva navale di ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente e sulle domande di nomina a sottotenente del corpo Reale equipaggi nella riserva navale.

[15]Non e' necessario alcun parere per l'iscrizione nella riserva navale degli ufficiali dichiarati idonei ai servizi della posizione ausiliaria, e di quelli da collocarsi in congedo provvisorio.

[16]Sulle domande di inscrizione nella riserva navale di vice ammiragli e tenenti generali ispettori della Regia marina, collocati a riposo di autorita' o a loro domanda, delibera il Ministro della marina;

[17]10° Compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali di qualsiasi grado appartenenti alla riserva navale ed i quadri di avanzamento degli ufficiali di complemento; ed esercitare per gli ufficiali della riserva navale e di complemento, senza distinzione di grado, le medesime attribuzioni deferitele dai numeri 2, 3 e 4 per gli ufficiali in servizio attivo permanente;

[18]11° Deliberare sulle domande di nomina ad ufficiale di complemento;

[19]12° Esercitare quelle altre attribuzioni che le siano deferite da disposizioni speciali in vigore.

Testo vigente dal 14 gennaio 1926 al 1 ottobre 1934 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art12 · fonte su Normattiva