Art. 13

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[1](Art. 14 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

[2]I membri di grado inferiore o meno anziani dell'ufficiale su cui si delibera non possono far parte della Commissione ordinaria di avanzamento. Ogni qualvolta per effetto di questa prescrizione non possa raggiungersi il numero di cinque membri, la deliberazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti.

Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art13 · fonte su Normattiva