Art. 15

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[1](Art. 17 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; Art. 4 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1715).

[2]L'ufficio di presidenza coordina e dirige tutto il servizio affidato al Comitato.

[3]L'ufficio informazioni e studi e' costituito dall'ufficiale del Genio navale capo di esso e da un ufficiale superiore macchinista; possono esservi addetti in via temporanea ufficiali ingegneri e macchinisti secondo le necessita' del servizio.

[4]L'ufficio informazioni e studi raccoglie, coordina ed aggiorna tutte le indicazioni e gli elementi che interessano l'ingegneria navale, che possono occorrere per lo studio e per la preparazione dei progetti; esso dirige gli studi e le esperienze di architettura navale secondo le direttive del presidente del Comitato e ne coordina i risultati; deve seguire e porre in evidenza i progressi della scienza e della tecnica in Italia e all'estero.

[5]All'ufficio esecutivo dei progetti e' preposto l'ufficiale generale o superiore del Genio navale cui e' stato affidato dal Ministro il progetto di nuova nave o di trasformazione di nave esistente.

[6]Possono esservi destinati piu' ufficiali se contemporaneamente si compilano piu' progetti.

Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art15 · fonte su Normattiva