Art. 16

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[1](Art. 18 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 4 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

[2]Il Comitato dei progetti delle navi:

[3]1° Concorre alla determinazione dei programmi di nuove costruzioni navali, nonche' di grandi trasformazioni di naviglio esistente;

[4]2° Provvede alla definitiva determinazione delle caratteristiche tecnico-militari delle nuove costruzioni in base alle direttive stabilite;

[5]3° Esamina i progetti di nuove navi nonche' delle grandi trasformazioni e riparazioni;

[6]4° Stabilisce ed esamina le condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di apparati motori, di macchinari ausiliari ed in genere di sistemazioni importanti delle navi, nonche' delle motrici e impianti di rilevante importanza da effettuarsi in stabilimenti militari marittimi, ed esamina i capitolati di oneri per le conseguenti forniture prima del Consiglio superiore di marina;

[7]5° Esprime parere sul riordinamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi, sull'adozione di nuove motrici e di nuove macchine, strumenti, ecc.

Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art16 · fonte su Normattiva