Art. 17
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[1](Art. 9 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).
[2]I progetti di nuove navi e quelli di trasformazione di navi esistenti sono affidati per concorso, o a scelta del Ministro, al presidente del Comitato o a qualunque ufficiale generale o superiore del Genio navale con la maggiore liberta' nell'esecuzione del suo compito. Lo svolgimento dei lavori e' seguito dal presidente del Comitato o, per sua delegazione, dal vice-presidente; pero' i disegni del progetto debbono essere controfirmati sempre dal presidente.
[3]Il progetto e' sottoposto in ogni caso all'esame del Comitato. All'esame del Comitato sono presentati anche i progetti di nuove navi che venissero proposti da ditte nazionali od estere piu' accreditate nelle costruzioni navali militari.
[4]I progetti di costruzione di nuove navi possono poi dal Ministro essere sottoposti al Comitato degli ammiragli per l'esame ed il parere circa il modo come furono realizzate le caratteristiche tecnico-militari.
[5]L'autore del progetto di nave deve essere posto in grado di seguirne la costruzione ed ha l'obbligo di riferire intorno al suo andamento, rilevando tutto cio' che comunque possa infirmare i criteri del progetto o i risultati previsti.
Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva