Art. 18
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[2]Il Comitato dei progetti delle navi delibera sulle questioni sottoposte al suo giudizio a maggioranza assoluta di voti con votazione palese.
[3]L'astensione dal voto e' ammessa soltanto quando giustificabile da qualche personale motivo.
[4]Le deliberazioni del Comitato devono risultare da processi verbali che riassumano la discussione, e devono chiaramente indicare la deliberazione presa, nonche' il risultato della votazione.
[5]Quando trattasi di progetti di nuove navi o di trasformazione di esistenti, una copia del processo verbale sara' trasmessa al Ministro, per le sue decisioni, con rapporto circostanziato del presidente, al quale rimane la piena responsabilita' personale dei risultati delle proposte da lui formulate.
Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva