Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 21 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

[2]Presso il Comitato sono destinati ufficiali, disegnatori e funzionari nella misura necessaria e variabile in relazione ai lavori in corso.

Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art19 · fonte su Normattiva