Art. 19
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[1](Art. 21 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).
[2]Presso il Comitato sono destinati ufficiali, disegnatori e funzionari nella misura necessaria e variabile in relazione ai lavori in corso.
Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva