Art. 20
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[1](Art. 22 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).
[2]I presidenti del Comitato degli ammiragli, del Consiglio superiore di marina, del Comitato dei progetti delle navi e quelli delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col Ministro della marina.
Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva