Art. 21
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[1](Art. 14 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).
[2]I componenti di tutte le Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio attivo permanente.
Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva