Art. 22

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 15 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

[2]In tutti gli atti di Governo che concernono affari sottoposti all'esame del Comitato degli ammiragli e del Consiglio superiore di marina, si deve indicare il parere da essi emesso con la formula: «udito il Comitato»... oppure «il Consiglio»... «che ha dato parere favorevole», oppure «sfavorevole», «ad unanimita'», oppure «a maggioranza».

Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art22 · fonte su Normattiva