Art. 3
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[1](Art. 5 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).
[2]Il Comitato esamina le questioni deferite al suo giudizio sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco ed economico; esso si pronuncia sulla utilita', opportunita' ed equita' dei provvedimenti sottoposti al suo esame; e, se implicano spese, sulla loro convenienza assoluta e relativa.
[3]Il parere su ciascuna questione e' dato a mezzo del verbale dell'adunanza, o delle adunanze, in cui essa fu discussa. Nel verbale deve essere riassunta la discussione, e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo, quando del caso, il parere della minoranza o delle minoranze.
[4]Le votazioni sono sempre palesi.
Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva