Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).

[2]Il Comitato esamina le questioni deferite al suo giudizio sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco ed economico; esso si pronuncia sulla utilita', opportunita' ed equita' dei provvedimenti sottoposti al suo esame; e, se implicano spese, sulla loro convenienza assoluta e relativa.

[3]Il parere su ciascuna questione e' dato a mezzo del verbale dell'adunanza, o delle adunanze, in cui essa fu discussa. Nel verbale deve essere riassunta la discussione, e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo, quando del caso, il parere della minoranza o delle minoranze.

[4]Le votazioni sono sempre palesi.

Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art3 · fonte su Normattiva