Art. 4
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[1](Art. 6 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 5 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 643; art. 2 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1798; art. 4 del R. decreto 4 marzo 1923, n. 617; art. 2 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1715; art. 4 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2052; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 2 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).
[2]La Commissione suprema di avanzamento di cui all'articolo 28 della legge 6 marzo 1898, n. 59, si compone come segue:
- a)per lo scrutinio degli ufficiali di tutti corpi: dell'ammiraglio previsto dal ruolo organico, ove vi sia, nonche' dei vice ammiragli naviganti che non rivestono cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo; presidente e' l'ammiraglio o il vice ammiraglio piu' anziano;
- b)del capo di Stato Maggiore della marina salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo;
- c)del direttore generale del personale e dei servizi militari in qualita' di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito.
[3]Oltre quelli di cui alle lettere precedenti fanno parte della Commissione suprema:
- d)per gli ufficiali di vascello S. A. N.: il direttore generale di artiglieria ed armamenti qualunque sia il suo grado, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, e, se esistono in ruolo ufficiali ammiragli S. A. N. il piu' anziano fra questi, salvo pure il disposto del penultimo capoverso del presente articolo;
- e)per gli ufficiali del genio navale: il tenente generale ispettore del genio navale, o, in caso di impedimento, l'ufficiale generale del genio navale che lo segue nel ruolo, prescindendo da quello che ricopre la carica di direttore generale delle costruzioni navali; ed inoltre il direttore generale delle costruzioni navali, salvo il disposto del penultimo capoverso del presente articolo;
- f)per gli ufficiali macchinisti, medici, commissari e per gli ufficiali di porto: i due ufficiali piu' elevati in grado e piu' anziani del rispettivo ruolo fra quelli non impediti di intervenire, salvo sempre il disposto del penultimo comma del presente articolo.
[4]Per la validita' delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno cinque membri con voto, compreso il presidente.
[5]Le deliberazioni della Commissione suprema di avanzamento sono prese a maggioranza assoluta di voti con votazione segreta fatta col sistema delle palle a due colori: a parita' di voti la deliberazione s'intende presa in senso favorevole per l'ufficiale.
[6]Per le promozioni a scelta eccezionale la deliberazione e' favorevole solo quando il numero dei voti contrari non e' superiore a due se i membri sono sei o piu', ad uno se i membri sono cinque.
[7]In nessun caso possono partecipare alla discussione e votazione della Commissione quei membri che hanno grado uguale o inferiore a quello dell'ufficiale sul quale la Commissione delibera.
[8]Il direttore generale del personale e dei servizi militari si tiene sempre a disposizione della Commissione per chiarimenti quando non vi assiste come membro. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 giugno 1925, n. 981
1La L. 18 giugno 1925, n. 981 ha disposto (con l'art. 14, commi 1 e 2) che "A modificazione di quanto dispone il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i corpi consultivi della Regia marina, approvate con Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1521, il capo di Stato Maggiore della Regia marina presiede il Comitato degli ammiragli e la Commissione suprema di avanzamento. In caso di assenza od impedimento la presidenza sara' assunta dall'ufficiale ammiraglio piu' anziano".
Testo vigente dal 10 luglio 1925 al 1 febbraio 1926 · versione 1 su Normattiva