Art. 5
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[1](Art. 7 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
[2]Spetta alla Commissione suprema di avanzamento, su invito del Ministro:
[3]1° Compilare i quadri di avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente, di grado superiore a capitano di corvetta od a maggiore;
[4]2° Accertare l'idoneita' agli uffici del proprio grado di quegli ufficiali dei gradi indicati al n. 1 pei quali il Ministro pone relativo quesito;
[5]3° Deliberare sulle proposte di cancellazione di ufficiali da quadri di avanzamento da essa compilati;
[6]4° Deliberare su reclami avverso le dichiarazioni di non idoneita' da essa emesse, come pure sui reclami per rettificazione di anzianita' presentati dagli ufficiali di cui al n. 1;
[7]5° Pronunciarsi sulle proposte di avanzamento a scelta eccezionale per gli ufficiali di qualsiasi grado e ruolo e per i capi di 1ª classe del corpo Reale equipaggi;
[8]6° Dar parere, a termini dell'art. 2 della legge 26 maggio 1911, n. 472, sulle proposte di collocamento in posizione di servizio ausiliario, di autorita', di ufficiali aventi grado superiore a capitano di corvetta od a maggiore, esclusi i vice ammiragli e i tenenti generali ispettori;
[9]7° Esercitare quelle altre attribuzioni che le siano deferite da disposizioni speciali in vigore.
[10]Commissione speciale di avanzamento.
Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva