Art. 6
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[2]Sulle proposte, alle quali il Ministro abbia dato corso, di promozione per merito di guerra a favore di ufficiali di qualsiasi grado e ruolo ed a favore dei capi di 1ª classe del corpo Reali equipaggi, e sulle proposte di seconda od ulteriore promozione nella riserva navale previste dal decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2020, delibera il Comitato degli ammiragli costituito in Commissione speciale. In tale Commissione il presidente ed uno dei membri del Comitato degli ammiragli possono essere sostituiti, quando impediti, dal piu' anziano fra i vice ammiragli, e, in mancanza, dal piu' anziano dei contrammiragli non aventi la qualifica di specialisti di armi navali, che abbiano destinazione di ufficio a Roma e non siano impediti di intervenire.
[3]Per le proposte a favore di ufficiali appartenenti ad altri ruoli che non siano quelli degli ufficiali di vascello o del corpo Reale equipaggi, fara' parte della Commissione il piu' elevato in grado ed il piu' anziano fra gli ufficiali generali del rispettivo ruolo, aventi destinazione di servizio alla capitale e non impediti di intervenire.
[4]A parita' di voti la deliberazione si considera sfavorevole all'ufficiale.
Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva