Art. 8

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[1](Art. 10 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156; art. 4 del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 158).

[2]Il Consiglio superiore di marina emette parere sopra gli affari sottoindicati quando non sia stato sugli stessi espresso parere dal Comitato degli ammiragli:

[3]1° Disegni di decreti relativi ad ordinamenti militari e marittimi; regolamenti relativi al servizio tecnico militare;

[4]2° Costituzione normale dei corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

[5]3° Organizzazione amministrativa della marina militare; regolamenti e questioni relative;

[6]4° Rapporti relativi a missioni speciali, rapporti tecnici, progetti, memorie, invenzioni, premi per lavori ed invenzioni utili alla Regia marina;

[7]5° Rapporti di campagna all'estero, di fatti nautici, militari e disciplinari d'importanza tale da rendere opportuno il parere del Consiglio in merito ai relativi provvedimenti;

[8]6° Parere tecnico-amministrativo sui capitolati di oneri generali o particolari, ovvero sui progetti di contratti interessanti la Regia marina, eccettuati quelli previsti dal Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, nei casi in cui la legge sulla contabilita' generale dello Stato prescrive di sentire il parere del Consiglio di Stato;

[9]7° Proposte di ricompense al valor militare (in tempo di pace) ogni qualvolta all'atto di valore non abbiano partecipato militari del Regio esercito;

[10]8° Proposte di ricompense al valor di marina;

[11]9° Ed in genere, sopra ogni altra questione di interesse tecnico, militare od amministrativo, sulla quale il Ministro ritenga opportuno conoscere il suo giudizio.

Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1521~art8 · fonte su Normattiva