Art. 9
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[1](Art. 11 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156).
[2]Il Consiglio superiore di marina esamina le questioni deferite dal Ministro al suo giudizio sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, amministrativo ed economico.
[3]Esso percio' si pronuncia sulla utilita', opportunita' ed equita' dei provvedimenti proposti, sull'armonia di essi con le leggi e regolamenti in vigore e, se implicano spesa, sulla loro convenienza economica sia assoluta che relativa.
Testo vigente dal 9 ottobre 1924 al 1 ottobre 1934 · versione 0 su Normattiva