Art. 1 (Approvazione)

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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Vista la legge 3 aprile 1928, n. 918, che da' facolta' al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la R. Marina; Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima, modificata con la legge 3 aprile 1928, n. 919; Vista la legge 13 luglio 1911, n. 748, sulle chiamate di rassegna per controllo dei militari del C.R.E.M., modificata con la legge 27 marzo 1930, n. 460; Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, che reca modificazioni agli obblighi del servizio militare degli studenti in teologia e dei sacerdoti cattolici; Vista la legge 25 marzo 1926, n. 551, contenente disposizioni per la leva all'estero; Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e sue successive modificazioni; Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1927 circa agevolazioni agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare superando i relativi esami; Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, che reca provvedimenti per la R. Guardia di finanza, e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126, e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, sul nuovo ordinamento della Milizia portuaria; Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, che reca modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale; Visto il R. decreto 26 novembre 1928, n. 2716, e la legge 24 marzo 1930, n. 537, sulla Milizia della strada; Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, che approva il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e stato giuridico dei sottufficiali della R. Marina; Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sull'obbligatorieta' dell'istruzione premilitare; Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere, in massima, favorevole; Udito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico o con esso incompatibili. Le disposizioni ora vigenti relative alle rassegne ed alle imperfezioni ed infermita' di cui all'art. 35 del presente testo unico rimangono in vigore fino a quando non saranno espressamente sostituite con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina. Il presente testo unico sara' applicato con le operazioni di leva sulla classe 1912, fatta eccezione per le parti 2ª e 3ª, le quali entrano in vigore dal 1° novembre 1932. Continueranno nel frattempo ad essere applicate le corrispondenti disposizioni ora vigenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 28 luglio 1932 - Anno X

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Sirianni - De Bono - De Francisci - Jung - Gazzera - Balbo - Ercole - Ciano.

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla corte dei conti, addi' 22 ottobre 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 325, foglio 79. - Mancini.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~approvazione-art1 · fonte su Normattiva