Art. 1
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[1]Testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima.
[2]Art. 1.
[3]Parte dell'art. 2 legge 3 aprile 1928, n. 919, modificato.
[4]Finalita'.
[5]La leva marittima fornisce alla marina da guerra gli uomini particolarmente adatti al servizio militare marittimo, prelevandoli dalla massa dei cittadini inscritti nelle liste di leva di terra perche' soggetti alla leva in genere.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva