Art. 102

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[1]Art. 102 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Pene per i periti sanitari.

[3]I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti dal presente testo unico, che abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni. La pena e' loro applicata tanto se i doni o le promesse furono, da essi, accettati dopo aver ricevuto l'incarico della perizia quanto se l'accettazione ebbe luogo soltanto nella previsione di tale incarico. La pena e' applicata anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art102 · fonte su Normattiva