Art. 104

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[1]Art. 86 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 2° comma.

[2]Contravvenzioni pei dirigenti cantieri navali e stabilimenti industriali e meccanici.

[3]I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali che ostacolino o traggano in inganno i comandanti di porto negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 sono puniti con la multa da L. 2000 a L. 10.000.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art104 · fonte su Normattiva