Art. 104
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[1]Art. 86 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 2° comma.
[2]Contravvenzioni pei dirigenti cantieri navali e stabilimenti industriali e meccanici.
[3]I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali che ostacolino o traggano in inganno i comandanti di porto negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 sono puniti con la multa da L. 2000 a L. 10.000.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva