Art. 105
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[1]Art. 103 legge 23 giugno 1927, n. 1066.
[2]Responsabilita' dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con il presente testo unico.
[3]Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato o consentito passaggio alla leva di terra, riforme od esclusioni in opposizione al disposto del presente testo unico, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, e' punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni a norma del Codice penale.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva