Art. 107

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 100 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Mancata prescrizione di alcuni reati militari.

[3]Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle note preparatorie o dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non si estinguono per prescrizione.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art107 · fonte su Normattiva