Art. 107
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[1]Art. 100 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Mancata prescrizione di alcuni reati militari.
[3]Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle note preparatorie o dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non si estinguono per prescrizione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva