Art. 108
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[1]Art. 105 legge 23 giugno 1927, n. 1066.
[2]Applicazione delle leggi penali ordinarie.
[3]In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni contenute nella parte 3ª del presente testo unico, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva marittima. Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati nel presente testo unico.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva