Art. 110
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[1]Regolarizzazione della posizione dei renitenti residenti all'estero.
[2]I renitenti ed i mancanti alla chiamata alle armi, residenti all'estero, che non abbiano regolata in via amministrativa la loro posizione, a mente dell'art. 5 della legge 25 marzo 1926, n. 551, possono farlo con le modalita' previste dal precedente art. 33 sempre che soddisfino alle condizioni di cui al numero stesso e non siano incorsi nelle inadempienze suddette nel tempo della mobilitazione generale.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva