Art. 12
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[1]Art. 6 legge 23 giugno 1927, n 1066, ultimo comma: modificato.
[2]Sospensione della facolta' di espatriare prima dell'apertura della leva o dopo il congedamento.
[3]La facolta' di emigrare, consentita con gli articoli 10 ed 11 agli inscritti di leva ed ai militari in congedo, puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e con quello per l'aeronautica, o di ciascuno di questi ultimi di concerto col primo.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva