Art. 14
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[1]Articoli 6, 7, 9 e 10 legge 13 luglio 1911, n. 748: modificati.
[2]Imbarco di inscritti e di militami in congedo su navi di bandiera estera.
[3]Gli inscritti nelle note preparatorie della leva marittima, o nelle liste di leva, ed i militari in congedo, per poter imbarcare su navi di bandiera estera, debbono ottenere il nulla osta dalle autorita' marittime. Le autorita' portuarie (capitanerie e uffici circondariali di porto) in Patria, e quelle consolari, all'estero, possono rilasciare, per delegazione del Ministro per la marina, permessi di imbarco su navi di bandiera estera. Tali permessi hanno durata di due anni e sono rinnovabili. L'autorita', che rilascia o rinnova il nulla osta di imbarco su nave di bandiera estera, fa denunciare all'interessato il domicilio, la residenza od il recapito della famiglia e comunica tali dati, insieme alle notizie relative al rilascio od al rinnovamento del nulla osta di cui sopra, alla competente Capitaneria di porto. Il congedato, che rinunci comunque a valersi del permesso di imbarco su nave di bandiera estera, deve darne comunicazione all'autorita' che gli rilascio' il nulla osta, entro sei mesi dalla data di concessione. I trasgressori saranno passibili delle sanzioni di cui l'art. 103.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva