Art. 15

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[1]Art. 7 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 1° e 2° comma, modificato.

[2]Autorita' preposte alle operazioni della leva marittima.

[3]Il Ministro per la marina provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva di mare. Sono organi del servizio della leva marittima le Capitanerie di porto ed i Consigli di leva marittima. All'estero il servizio della leva marittima e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art15 · fonte su Normattiva