Art. 16

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[1]Art. 8 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato.

[2]Competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.

[3]Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria:

  • a)conoscere delle contravvenzioni al presente testo unico per le quali si possa far luogo ad applicazione di pene non avente carattere disciplinare e che non siano espressamente attribuite all'autorita' giudiziaria militare;
  • b)definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di eta';
  • c)pronunciare su contesi diritti civili o di figliazione.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art16 · fonte su Normattiva