Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 8 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato.
[2]Competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
[3]Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria:
- a)conoscere delle contravvenzioni al presente testo unico per le quali si possa far luogo ad applicazione di pene non avente carattere disciplinare e che non siano espressamente attribuite all'autorita' giudiziaria militare;
- b)definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di eta';
- c)pronunciare su contesi diritti civili o di figliazione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva