Art. 17

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[1]Art. 9 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Competenza dei Consigli di leva marittima.

[3]Le operazioni della leva e le decisioni ad esse relative, escluse quelle di competenza dell'autorita' giudiziaria, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art17 · fonte su Normattiva