Art. 18

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 10 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'articolo 5 legge 8 aprile 1928, n. 919 - Art. 11 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificati.

[2]Composizione e votazione del Consiglio di leva marittima.

[3]Il Consiglio di leva marittima e' composto:

  • a)del comandante di porto, o in sua assenza, dell'ufficiale di porto piu' anziano della capitaneria, presidente;
  • b)di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, membro;
  • c)di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero, membro;
  • d)di un ufficiale subalterno, od in mancanza, di un sottufficiale od impiegato d'ordine della capitaneria, segretario, senza voto. Nelle sedute per l'esame degli inscritti un ufficiale medico della R. Marina o del R. Esercito, od in mancanza un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva in qualita' di perito sanitario. Il Consiglio di leva marittima decide a maggioranza di voti. L'intervento di due membri, compreso fra questi il presidente, basta per renderne legali le decisioni. A parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che la decisione non rifletta idoneita' fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del medico.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art18 · fonte su Normattiva