Art. 20

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[1]Art. 13 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Ricorso contro le decisioni del Consiglio di leva.

[3]Contro le decisioni del Consiglio di leva e' ammesso il ricorso al Ministro per la marina, osservate le prescrizioni del regolamento. Il Ministro decide sul ricorso dopo sentito il parere di una Commissione cosi' composta:

  • a)un ufficiale ammiraglio, presidente;
  • b)due consiglieri di Stato, membri;
  • c)due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della R. Marina, membri;
  • d)un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, segretario senza voto. Alle sedute della Commissione interviene, senza voto deliberativo e solo come consulente, il capo della Divisione reclutamento presso il Comando superiore del C.R.E.M. o chi per esso. I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art20 · fonte su Normattiva