Art. 22
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[1]Art. 4 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Formazione delle liste di leva marittima. Reclami per mancata od indebita inclusione nelle stesse.
[3]Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico detta le norme e stabilisce le modalita' per la formazione e la pubblicazione delle liste di leva marittima. Il termine per far valere il diritto di appartenere alla leva di mare o per avanzare reclamo contro indebita inclusione nelle liste della stessa leva e', ferme le disposizioni del successivo art. 31, fissato al ventesimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre alla quale, per ragione di eta', gli inscritti dovrebbero concorrere ed in ogni caso prima della visita medica presso il Consiglio di leva marittima.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva