Art. 23

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[1]Art. 14 legge 23 giugno 1927, a 1066, 3° comma: modificato.

[2]Chiamata alla leva.

[3]I comandanti di porto, ricevuti gli ordini dal Ministero, fanno pubblicare in tutti i Comuni della rispettiva giurisdizione, il manifesto di chiamata alla leva e l'elenco degli inscritti clic vi debbono concorrere indicando anche il luogo, il giorno, e l'ora in cui si eseguiranno, dal Consiglio di leva, le operazioni per l'esame degli inscritti. ((Nel manifesto di chiamata debbono essere indicati quali dei titoli di cui al successivo art. 62 danno la possibilita' all'eventuale ripristino nelle liste di leva di terra previste del 3° comma, n. 2, del precedente art. 7)). I titoli di cui sopra sono tutti quelli che danno diritto nel R. Esercito all'assegnazione alla ferma minore di 3° grado e gli altri, tra quelli che danno diritto alla ferma minore di 2° grado e di 1° grado, che il Ministro per la marina ogni anno indica, secondo l'ordine in cui sono elencati nella legge sul reclutamento del R. Esercito, partendo dalla ferma minore di 2° grado, con lo scopo di ripristinare alla leva di terra il numero di inscritti che eccederebbero il fabbisogno di reclute, in relazione alla forza del Corpo Reale equipaggi marittimi da tenere sotto le armi.

Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art23 · fonte su Normattiva