Art. 25

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[1]Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 15, 1°. 2° e 3° comma: art. 16 e art. 18: modificati.

[2]Presentazione degli inscritti al Consiglio di leva.

[3]Gli inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nei giorni indicati nel manifesto di cui all'art. 23. Gli inscritti che trovansi nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, possono presentarsi al Consiglio di leva del compartimento piu' vicino alla loro residenza, nel termine di venti giorni dalla data della prima seduta del Consiglio di leva. Gli inscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero, i quali fanno periodicamente ritorno nel Regno, hanno obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento dove il bastimento approda, o del proprio compartimento, nel termine di giorni venti dalla data di arrivo del bastimento. Gli ufficiali consolari all'estero possono impedire il passaggio da un bastimento all'altro di inscritti chiamati alla leva. I pescatori di corallo, spugne e tonno o addetti alle altre pesche periodiche indicate annualmente dal Ministero della marina, possono, se impegnati nella campagna di pesca, ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa. Gli inscritti impediti a presentarsi, per legittimi e giustificati motivi, nel termine di tempo stabilito, hanno obbligo di darne subito notizia alle capitanerie di porto e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione ordinaria. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti in conformita' dell'art. 85.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art25 · fonte su Normattiva