Art. 26
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[1]Art. 19 legge 23 giugno 1929, n. 1066: modificato.
[2]Esame personale degli inscritti - Deliberazioni del Consiglio di leva.
[3]Il Consiglio di leva, dopo aver verificata e chiusa la lista di leva, prende in esame la posizione di ogni singolo iscritto di leva e delibera:
- a)la esclusione dal servizio militare di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6;
- b)la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti;
- c)la restituzione alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima, degli inscritti ((di cui ai numeri 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° del 2° comma del precedente articolo 7));
- d)((la cancellazione, su domanda documentata, dalle liste di leva marittima ed il conseguente passaggio alla leva di terra: 1°) degli iscritti al n. 2 del 2° comma del precedente art. 7. 2°) previa disposizione del Ministero della marina, degli inscritti di cui al n. 1 del 3° comma del precedente art. 7));
- e)il computo nella leva dei gia' arruolati volontariamente nel C.R.E.M. e nella R. Guardia di finanza, ramo mare (vedi successivo art. 29);
- f)la riforma o la rivedibilita' o l'assegnazione ai servizi sedentari di coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 36, 37 e 38;
- g)l'arruolamento per la ferma obbligatoria degli idonei ad incondizionato servizio;
- h)l'ammissione a rinvio od a ritardo alla prestazione del servizio militare;
- i)la dispensa temporanea o definitiva dalla prestazione del servizio militare;
- l)le dichiarazioni e le revoche di renitenza alle leve ordinaria e straordinaria. Il Consiglio di leva provvede altresi', con le modalita' stabilite dal regolamento, a regolare la posizione di leva degli inscritti espatriati o dei connazionali residenti all'estero.
Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva