Art. 27
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[1]Art. 22 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Sospensione dell'esame degli inscritti impediti.
[3]Gli inscritti, che per qualsiasi legale motivo non possano presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che non sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva