Art. 28
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[1]Art. 21 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Dilazioni da accordarsi agli inscritti.
[3]Nel caso di legittimi impedimenti a comprovare il diritto per passaggio alla leva di terra, il Consiglio accorda all'inscritto dilazioni, estensibili fino al termine della sessione complementare.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva