Art. 29

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.R.E.M.

[2]Gli inscritti arruolatisi volontariamente nel C.R.E.M. o nella R. Guardia di finanza, ramo mare, prima del concorso alla leva e tuttora in servizio alla chiamata della loro classe in qualita' di ufficiali, allievi della Regia accademia navale e militari nel C.R.E.M., o della R. Guardia di finanza (ramo mare), sono considerati come aventi soddisfatto l'obbligo della leva, salvo gli eventuali obblighi di servizio militare.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art29 · fonte su Normattiva