Art. 31
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[1]Art. 24 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Ricorsi al magistrato ordinario sulla legalita' dell'arruolamento.
[3]E' consentito agli inscritti di presentare, nei 10 giorni posteriori all'arruolamento, ricorso al magistrato ordinario sulla legalita' dell'arruolamento medesimo, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di figliazione. In tale caso gli effetti dell'arruolamento sono tenuti sospesi sino all'emanazione della sentenza. Se il giudizio viene protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono, in attesa dell'esito del giudizio, rimandati alla leva successiva.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva