Art. 32
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[1]Art 25 legge 23 giugno 1927, n 1066: modificato.
[2]Giudizio della magistratura ordinaria.
[3]Le questioni di cui al precedente articolo sono giudicate in via d'urgenza dal Tribunale ed, in secondo grado, dalla Corte di appello del luogo ove ha sede l'ufficio della Avvocatura di Stato nel cui distretto ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva. Contro la sentenza della Corte di appello e' ammesso il ricorso in Cassazione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva