Art. 33
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[1]Art. 17 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Inscritti di leva residenti all'estero.
[3]Gli inscritti di leva nati e residenti all'estero o espatriati prima del 18° anno di eta', possono, in tempo di pace, chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalita' e gli effetti di cui all'ultimo comma del presente articolo. In tali casi essi vengono prosciolti, in via amministrativa, dalla renitenza, nella quale fossero eventualmente incorsi. Quelli di essi che rimpatriano vengono invece prosciolti dalla eventuale renitenza, soltanto se si presentano alla competente Capitaneria di porto entro trenta giorni dal loro rimpatrio. In caso di mobilitazione, gli' inscritti di cui sopra sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalita' anzi indicate entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione. Trascorso tale termine, la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge. ((Gli iscritti di leva espatriati prima dell'apertura della leva della loro classe ai sensi dell'art. 10 e quelli espatriati dopo l'apertura della leva, medesima ai sensi dell'art. 13 e non ancora sottoposti all'esame personale di cui all'art. 26 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alla notificazione fatta alle Capitanerie ai termini degli articoli 10 e 13)). I connazionali espatriati come sopra hanno facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le autorita' diplomatiche o consolari. Queste possono valersi, per gli accertamenti, degli ospedali locali, e qualora sia riscontrata la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia, per il tramite del Ministero della marina, ai Consigli di leva marittima od al Comando superiore del C. R. E. M., secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui gia' arruolati.
Testo vigente dal 15 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva